venerdì 22 aprile 2022

Nuova versione dello Statuto dell'Associazione Circolar-mente

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 Circolar-mente

 

Art. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

"È costituito, conformemente alla Carta Costituzionale, al codice civile e nel rispetto dei D. Lgs. N. 117/2017 e D. Lgs. N. 105/2018, l’Ente del Terzo Settore (ETS) denominato “Associazione Culturale Circolar-mente”, sinora e fino all’operatività del RUNTS, con durata illimitata.

L’Associazione ha sede legale in Avigliana (TO), Corso Dora n° 6 bis. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L’Associazione opera prevalentemente nell’ambito territoriale della Regione Piemonte.

La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’istituzione del RUNTS e della conseguente iscrizione dell’Associazione nello stesso RUNTS. Tale clausola avrà efficacia con la decorrenza del termine di cui all’art. 104, c.2 del D.lgs. 117/2017."

Art. 2 - DURATA

L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta dall'assemblea straordinaria dei soci con le modalità indicate nei successivi art.12 e 23 del presente statuto

Art. 3 - FINALITÀ

Con riferimento a quanto precisato all’Art. 5, “Attività di interesse generale – lettera i”, del DLGS n° 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” lo scopo principale dell'associazione è l'organizzazione e la gestione di attività culturali e artistiche incluse attività anche editoriali.

Le finalità collegate sono:

- rafforzare il contributo culturale alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale;

- contribuire) allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità da investire sia sul territorio sia in una dimensione più ampia quale quella europea.

L’associazione si propone in particolare di:

- costituire dei gruppi di lavoro;

- sviluppare attività di documentazione, comunicazione e pubblicazione dei risultati;

- attivare seminari di formazione aperti al territorio;

- richiedere interventi di esperti, enti di ricerca, università;

- collaborare con enti locali, agenzie formative, associazioni;

- organizzare cicli tematici di conferenze

Art. 4 - I SOCI

L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;

2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno annualmente ai programmi

dell'Associazione

3) soci onorari: si considerano tali coloro insigniti di tale qualifica per volontà dell’Assemblea perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale

od economico alla vita dell’associazione

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

Art. 5 - MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Sarà cura del Consiglio Direttivo provvedere all'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli associati, così previsto all’Art. 15 del citato DLGS n° 117

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ’ DI SOCIO

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne nel caso di morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione

Tutti i soci sono tenuti:

1) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;

4) a versare la quota associativa annuale deliberata di anno in anno dal direttivo. Tale quota deve essere versata, a partire dall’inizio del programma delle attività dell’associazione di norma nell’Autunno dell’anno precedente quello di effettiva associazione, entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno. Il pagamento materiale può essere effettuato con versamento diretto all’apposito incaricato autorizzato a rilasciare ricevuta oppure tramite bonifico bancario sul c.c. dell’Associazione

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1) l’Assemblea dei soci;

2) Organo di Amministrazione (Art. 26 DLGS n° 117) composto da

il Consiglio direttivo

il Presidente dell’Associazione;

il Vice-Presidente

il Segretario Amministratore

il Tesoriere

Art. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l’opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

2) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori

3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

4) delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci;

5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate mediante posta elettronica inviata almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 (ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.

Art. 11 - VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art. 12 - VOTAZIONI

 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il  voto favorevole di tutti i presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 13 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari possono essere visionate dai soci.  

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.

Esso è formato da almeno 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario Amministratore ed un Tesoriere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;

5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza

dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e registrati sull’apposito “Libro delle adunanze e delle deliberazioni” (Art. 15 DLGS n° 117).

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 15- IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale

dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Art.16 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

 

Art. 17 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATORE

Il Segretario amministratore scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario amministratore firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Art. 18 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

E’ responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale utilizzando i format di bilancio di cassa.

Art. 19 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono da intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea

Art. 20- VERBALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

1) il registro dei soci;

2) il verbale dell’Assemblea e delle sue deliberazioni;

3) il verbale del consiglio direttivo e delle sue deliberazioni

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario economo in ogni pagina.

Art. 21- PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

1) da eventuali beni mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

2) dai contributi dei propri soci;

3) da contributi, erogazioni di privati e di enti pubblici diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, fissati dal consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 5 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 23 -SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci come previsto all'art.12 del presente statuto.

L'assemblea inoltre nomina uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri per destinare il patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità identiche o analoghe, in accordo con quanto previsto dall’Art 9 del DLGS n° 117

Art. 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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