STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Circolar-mente
Art. 1
- COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
"È
costituito, conformemente alla Carta Costituzionale, al codice civile e nel
rispetto dei D. Lgs. N. 117/2017 e D. Lgs. N. 105/2018, l’Ente del Terzo
Settore (ETS) denominato “Associazione Culturale Circolar-mente”, sinora e fino
all’operatività del RUNTS, con durata illimitata.
L’Associazione
ha sede legale in Avigliana (TO), Corso Dora n° 6 bis. Il trasferimento della
sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello
stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali
l'organizzazione è iscritta.
L’Associazione
opera prevalentemente nell’ambito territoriale della Regione Piemonte.
La
denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo
ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’istituzione del RUNTS e della
conseguente iscrizione dell’Associazione nello stesso RUNTS. Tale clausola avrà
efficacia con la decorrenza del termine di cui all’art. 104, c.2 del D.lgs.
117/2017."
Art. 2
- DURATA
L’associazione
ha durata illimitata e potrà essere sciolta dall'assemblea straordinaria dei
soci con le modalità indicate nei successivi art.12 e 23 del presente statuto
Art. 3
- FINALITÀ
Con
riferimento a quanto precisato all’Art. 5, “Attività di interesse generale –
lettera i”, del DLGS n° 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” lo scopo
principale dell'associazione è l'organizzazione e la gestione di attività
culturali e artistiche incluse attività anche editoriali.
Le
finalità collegate sono:
-
rafforzare il contributo culturale alla coesione sociale, alla cittadinanza
attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla
realizzazione personale;
-
contribuire) allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità da
investire sia sul territorio sia in una dimensione più ampia quale quella
europea.
L’associazione
si propone in particolare di:
-
costituire dei gruppi di lavoro;
-
sviluppare attività di documentazione, comunicazione e pubblicazione dei
risultati;
-
attivare seminari di formazione aperti al territorio;
-
richiedere interventi di esperti, enti di ricerca, università;
-
collaborare con enti locali, agenzie formative, associazioni;
-
organizzare cicli tematici di conferenze
Art. 4
- I SOCI
L'
Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione
all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al
successivo art. 5.
I
soci si dividono in:
1)
soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea
costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2)
soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno annualmente ai
programmi
dell'Associazione
3)
soci onorari: si considerano tali coloro insigniti di tale qualifica per
volontà dell’Assemblea perché hanno contribuito in maniera determinante con la
loro opera o il loro sostegno ideale
od
economico alla vita dell’associazione
Tutti
i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
Art. 5
- MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione
a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte
degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio
Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Sarà cura del
Consiglio Direttivo provvedere all'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro
degli associati, così previsto all’Art. 15 del citato DLGS n° 117
Art. 6
- PERDITA DELLA QUALITÀ’ DI SOCIO
L'esclusione
dei soci è deliberata dall'Assemblea:
1)
per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2)
per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
Il
socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota
associativa per 1 anno.
Prima
di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli
addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne
nel caso di morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente
con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il
socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
Art. 7
- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
1)
a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2)
a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3)
ad accedere alle cariche associative;
4)
a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione
Tutti
i soci sono tenuti:
1)
ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
2)
a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la
realizzazione delle finalità associative;
3)
a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne
animano l’attività;
4)
a versare la quota associativa annuale deliberata di anno in anno dal
direttivo. Tale quota deve essere versata, a partire dall’inizio del programma
delle attività dell’associazione di norma nell’Autunno dell’anno precedente
quello di effettiva associazione, entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno.
Il pagamento materiale può essere effettuato con versamento diretto all’apposito
incaricato autorizzato a rilasciare ricevuta oppure tramite bonifico bancario
sul c.c. dell’Associazione
Art. 8
- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono
Organi dell'Associazione:
1)
l’Assemblea dei soci;
2)
Organo di Amministrazione (Art. 26 DLGS n° 117) composto da
➢ il Consiglio direttivo
➢ il Presidente dell’Associazione;
➢ il Vice-Presidente
➢ il Segretario Amministratore
➢ il Tesoriere
Art. 9
– ASSEMBLEA
L'Assemblea
è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
Art.
10 - CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea
si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una
volta all'anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso
Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l’opportunità.
L'Assemblea
ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1)
approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2)
elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori
3)
delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
4)
delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci;
5)
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il
Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L'Assemblea
straordinaria delibera:
1)
sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2)
sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia
l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o
in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del
Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate
mediante posta elettronica inviata almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso
di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno,
luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che
non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 (ridotti a 1 in caso di
convocazione urgente) dalla prima convocazione.
Art.
11 - VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati.
Art.
12 - VOTAZIONI
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide
quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le
deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto,
per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante
lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio
residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Art.
13 - VERBALIZZAZIONE
Le
deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito
libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte
insieme al Presidente.
Le delibere assembleari possono essere
visionate dai soci.
Art.
14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione
dell’Associazione.
Esso
è formato da almeno 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci
medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
Possono
fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel
caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il
Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può
provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nell'
impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà
dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio direttivo.
Il
Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario Amministratore
ed un Tesoriere.
Al
Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1)
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2)
curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3)
curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali
regolamenti;
4)
predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno
necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
5)
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6)
provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza
dell'Assemblea
dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il
Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal
Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più
anziano di età.
Il
Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta.
Assume
le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed
il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le
convocazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica, almeno 5
giorni prima della data della riunione, con l’indicazione dell’ordine del
giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del
Consiglio direttivo.
I
verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e
registrati sull’apposito “Libro delle adunanze e delle deliberazioni” (Art. 15
DLGS n° 117).
L’ingiustificata
assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo,
comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
Il
Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di
compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
dell'associazione.
Art.
15- IL PRESIDENTE
Il
Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il
rappresentante legale
dell’Associazione,
nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In
caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente
o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
Il
Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei
riguardi dei soci che dei terzi.
Il
Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in
caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà
contestualmente convocare.
Art.16
- IL VICE PRESIDENTE
Il
Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente
sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal
Presidente stesso.
Art.
17 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATORE
Il
Segretario amministratore scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive
impartitegli dal Presidente. Il Segretario amministratore firma la
corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli
viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Art.
18 – IL TESORIERE
Il
Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
E’
responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al
Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese
dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale utilizzando i format
di bilancio di cassa.
Art.
19 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte
le cariche menzionate nel presente Statuto sono da intendersi a titolo
gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in
nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico
incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea
Art.
20- VERBALI E REGISTRI CONTABILI
I
libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere
sono:
1)
il registro dei soci;
2)
il verbale dell’Assemblea e delle sue deliberazioni;
3)
il verbale del consiglio direttivo e delle sue deliberazioni
Tali
libri, prima di essere posti in essere, devono numerati e firmati dal
Presidente e dal Segretario economo in ogni pagina.
Art.
21- PATRIMONIO
Il
patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse
economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività, ed è costituito:
1)
da eventuali beni mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
2)
dai contributi dei propri soci;
3)
da contributi, erogazioni di privati e di enti pubblici diversi;
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali,
fissati dal consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari,
stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
L'Associazione
deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione
delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.
22 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio
sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro
quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio
direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo
esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.
I
bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 5 giorni
che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti i soci.
Art.
23 -SCIOGLIMENTO
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei
soci come previsto all'art.12 del presente statuto.
L'assemblea
inoltre nomina uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri per
destinare il patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità identiche o analoghe,
in accordo con quanto previsto dall’Art 9 del DLGS n° 117
Art.
24 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
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