DOCUMENTAZIONE IN MERITO AL PROSSIMO QUESITO REFERENDARIO
SULLA REVISIONE COSTITUZIONALE
N.B. = Inizia con questo primo documento la pubblicazione di una serie di
contributi che hanno la finalità di offrire elementi di conoscenza e approfondimento
sulla revisione costituzionale che sarà oggetto di apposito referendum il
prossimo autunno. Questo primo documento mette a raffronto dettagliato il testo
costituzionale originario e quello risultante dalle modifiche apportate
affiancando per i passaggi più significativi spiegazioni e commenti.
Inevitabilmente è un testo lungo e di lettura né semplice né “accattivante”, ma
è la base oggettiva sulla quale riflettere e maturare le personali opinioni.
Seguiranno documenti più “agevoli” che aiuteranno a districarsi nella materia,
che offriranno utili chiavi di lettura, che esprimeranno opinioni e
valutazioni. Questo primo testo tornerà quindi utile per rapportare questi
nuovi contributi al testo effettivo della revisione operata dal Parlamento.
Costituzione 1948 -
Costituzione 2016 a raffronto
Gli articoli sono
qui presentati comma per comma. Nella prima colonna a sinistra compare il testo
della Costituzione attualmente vigente (quella del 1948 con le modificazioni
fino al 2012); nella seconda compare il testo della Costituzione come emendata
dalla riforma Renzi-Boschi; nella terza, a destra, una breve spiegazione
commentata delle novità.
Costituzione 1948
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Costituzione 2016
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Spiegazioni e
commenti
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Principi fondamentali
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Gli artt. da 1 a 12 non cambiano
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Parte Prima
Diritti e doveri dei
cittadini
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Gli artt. da 13 a 54 non cambiano salvo l’art. 48
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Art. 48
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Nuovo Art. 48
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Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
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Identico
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Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
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Identico
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La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
|
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge.
|
Cambiato solo nel
senso che la c.d. circoscrizione estero è ora, ovviamente, solo alla Camera
(non ci sono all’estero istituzioni territoriali da rappresentare, come
comuni o Regioni).
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Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
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Identico
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Parte Seconda
L’ordinamento della
Repubblica
Titolo I
Il Parlamento
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Art. 55
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Nuovo Art. 55
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Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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Identico
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Le leggi
che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio
tra donne e uomini nella rappresentanza.
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Ciascun
membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione
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Va raffrontato con
nuovo art. 67. Solo i deputati “rappresentano la Nazione”.
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La Camera
dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la
funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo
dell'operato del Governo.
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Rapporto
fiduciario con la sola Camera.
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|||
Il Senato
della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo
Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre
all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità
stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo
tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea.
Partecipa alle decisioni dirette
alla
formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche
dell'Unione europea. Valuta le politiche
pubbliche e l'attività delle
pubbliche amministrazioni e verifica
l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad
esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi
previsti dalla legge e a verificare
l'attuazione delle leggi dello Stato.
|
Il Senato
rappresenta comuni e Regioni. Cura il raccordo Stato-Regioni e comuni (e
città metropolitane). Ma anche concorre al raccordo con l’UE.
Alla legislazione
il Senato partecipa (“concorre”) e lo fa limitatamente ai casi e secondo i
modi che la Costituzione stessa disciplina.
Partecipa alla
fase ascendente (formazione) e discendente (attuazione) di atti e politiche
UE.
Valuta le
politiche pubbliche.
Pareri su nomine.
Verifica
attuazione leggi.
|
|||
Il Parlamento si riunisce in seduta
comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
|
Identico
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Elezione del
Presidente. Elezione dei componenti CSM. Non più elezione giudici Corte
costituzionale. I componenti scendono da 945 a 725 (meno 220, cioè meno 23%). La rilevanza numerica della
Camera sale dal 66% all’87%. I tre quinti del totale equivalgono a 435
componenti: di massima ciò esclude la maggioranza in seno al Parlamento in
seduta comune di una sola forza politica.
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Art. 56
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Non cambiato
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Elezione, composizione
della Camera
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Art. 57
|
Nuovo Art. 57
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|||
Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.
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Il Senato della
Repubblica è compo-sto da novantacinque
senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori
che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
|
I senatori si
riducono da 315 a 95 (oltre quelli settennali e a vita). Molto criticata la
disposizione che prevede ancora senatori di nomina presidenziale, tanto più
che non si capisce cosa possano fare all’interno di un’assemblea di
rappresentanza territoriale. In base alle disposizioni transitorie, peraltro,
nel numero sono compresi i senatori a vita attuali.
|
||
I
Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri
componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei
rispettivi territori.
|
Il riferimento al
metodo proporzionale vuol dire che – di norma – della delegazione regionale
fa parte anche uno o più consiglieri o sindaci di opposizione. Questo però
sarà possibile nelle undici regioni o province autonome con due senatori solo
tradendo qualsiasi riferimento alla proporzionalità.
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|||
Il numero dei senatori elettivi è
di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
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||||
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sette;il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
|
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a due; ciascuna
delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
|
Due: Valle
d’Aosta, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche,
Molise, Basilicata.
|
||
La ripartizione dei seggi fra le
Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti
più alti.
|
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, in proporzione alla loro popolazione,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
|
|||
La durata del mandato dei senatori coincide con
quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati
eletti, in conformità alle scelte
espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo
dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al
sesto comma.
|
Fondamentali
disposizioni sulla durata del mandato dei senatori (coincide con quella degli
organi da cui sono eletti, cioè da ciascun Consiglio regionale) ovvero dalla
propria personale permanenza in carica (di Sindaco o consigliere).[1]
Qui c’è l’inciso
aggiunto che fa riferimento alla “conformità alle scelte espresse dagli
elettori per i candidati consiglieri”.
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|||
Con legge approvata da entrambe le Camere sono
regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la
loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o
locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della
composizione di ciascun Consiglio.
|
Principi che
dovranno regolare la legge elettorale quadro per il Senato. Questa legge
potrà essere impugnata davanti alla Corte costituzionale prima della sua
entrata in vigore.
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Art. 58
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Abrogato
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Riguardava
l’elezione diretta dei senatori e l’elettorato passivo di questi
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||
Art. 59
|
Nuovo Art. 59
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|||
E’ senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato presidente della Repubblica.
|
Identico
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|||
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
|
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e
non possono essere nuovamente nominati.
|
I senatori a vita
sono solo gli ex-presidenti. Il presidente può nominare senatori (per
altissimi meriti... etc.) solo per un mandato di sette anni, non rinnovabile.
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||
Art. 60
|
Nuovo Art. 60
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|||
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
|
La Camera dei
deputati è eletta per cinque anni.
|
La durata riguarda
ora la sola Camera, perché il Senato diventa organo permanente (v. dopo)
|
||
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
|
La
durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
|
V. sopra
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||
Art. 61
|
Nuovo Art. 61
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|||
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni.
|
Le
elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
|
Nessuna modifica
sostanziale, ma le disposizioni si applicano ora alla sola Camera.
|
||
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
|
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono
prorogati i poteri della precedente.
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|||
Art. 62
|
Nuovo Art. 62
|
|||
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
|
Identico
|
|||
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
|
Identico
|
|||
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra.
|
Abrogato
|
Non c’è più la
norma che prevedeva che quando una Camera è convocata lo è di diritto anche
l’altra.
|
||
Art. 63
|
Nuovo Art. 63
|
|||
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
|
Identico
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|||
Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione
o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono
essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o
locali.
|
Dal momento che il
senatore è sempre un consigliere regionale (e dunque può essere un presidente
di Regione) o un sindaco, si consente al regolamento del nuovo Senato di
prevedere eventuali incompatibilità in relazione a cariche all’interno del
Senato stesso (a partire dalla Presidenza dell’Assemblea o di Commissioni).
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|||
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
|
Identico
|
|||
Art. 64
|
Nuovo Art. 64
|
|||
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
|
Identico
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|||
I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti
delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati
disciplina lo statuto delle opposizioni.
|
Siccome il
rapporto fiduciario è con la sola Camera, solo il reg. Camera deve
disciplinare diritti e doveri delle opposizioni (al Governo): non il reg.
Senato, che però deve garantire i diritti delle minoranze (come la Camera).
|
|||
Le
sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
|
||||
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
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||||
Art. 65
|
Non cambia
|
Riguarda
ineleggibilità, incompatibilità, e il divieto – ovvio – di appartenere a
entrambe le Camere
|
||
Art. 66
|
Nuovo Art. 66
|
|||
Ciascuna Camera giudica dei titoli
di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
|
Identico
|
|||
Il Senato
della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale
o locale e della conseguente decadenza da senatore.
|
Comma nuovo. Dato
che l’elezione al Senato è subordinata a quella a consigliere regionale o
sindaco, se il senatore consigliere/sindaco cessa (da consigliere o sindaco),
decade anche da senatore: il Senato non può che prenderne atto.
|
|||
Art. 67
|
Nuovo Art. 67
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|||
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
|
I membri
del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
|
Resta la libertà
del parlamentare da vincoli di mandato (imperativo). Ma il Senatore non
rappresenta più la Nazione (il deputato sì, v. nuovo art. 55.3).
|
||
Art. 68
|
Non cambia
|
Si tratta delle
c.d. immunità parlamentari: insindacabilità per opinioni espresse e voti
dati, autorizzazione all’arresto, etc.
|
||
Art. 69
|
Nuovo Art. 69
|
|||
I membri del Parlamento ricevono
una indennità stabilita dalla legge.
|
I membri della
Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
|
Solo i deputati
ricevono un’indennità. I senatori ricevono quella da consigliere o da sindaco
(più rimborsi spese). Non si sa cosa succede ai senatori settennali e a
vita...
|
||
Art. 70
|
Nuovo Art. 70
|
|||
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
|
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di
attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle
minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di
consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano
l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di
principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le
norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo
comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo
periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119,
sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse
leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o
derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente
comma.
|
Ovviamente questo
articolo è divenuto molto più complesso.
Prima entrambe le
Camere dovevano approvare qualsiasi legge nello stesso identico testo. Ora
non più.
La regola della
legge bicamerale vale solo per le leggi specificate a questo comma.
In sintesi:
·
leggi costituzionali
·
leggi attuazione costituzione su
certe materie indicate
·
leggi riguardanti l’ordinamento
degli enti locali
·
leggi di principio sulle
associazioni fra comuni
·
leggi sulla partecipazione a
formare/attuare diritto UE
·
leggi su prerogative senatori
·
legge elettorale Senato
·
leggi ratifica trattati UE
·
leggi attuazione titolo V (regioni,
enti locali)
|
||
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei
deputati.
|
Tutto quello che
non è indicato sopra è sola Camera o prevalenza Camera.
|
|||
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro
dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei
deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica
non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata.
|
Nelle materie (la
gran parte) a competenza sola Camera, dopo che la Camera ha votato, entro
dieci giorni un terzo dei senatori (circa 32) può fare proposte di modifica
(entro i successivi trenta).
Se nessuno lo
chiede o se – avendolo chiesto – il Senato non si pronuncia entro i trenta
giorni, la legge già approvata dalla Camera è promulgata e pubblicata.
|
|||
L'esame del Senato per le leggi che danno
attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci
giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera
può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione
finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
|
Per le leggi che
attuano l’art. 117.4 (cioè quelle in cui lo Stato cioè la Camera decide di
intervenire anche al di là della propria competenza) la trasmissione al
Senato perché si esprima è automatica. Se il Senato si esprime a maggioranza
assoluta (circa 48-50 componenti[2]), anche la Camera per affermare la sua prevalenza
deve esprimersi a maggioranza assoluta (316 voti). Quindi il concorso
potenziale del Senato è rafforzato.
|
|||
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto
comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della
Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici
giorni dalla data della trasmissione.
|
Legge di bilancio
e di stabilità vanno al Senato automaticamente. Il Senato può pronunciarsi,
se crede, entro 15 giorni. Prevale poi la Camera a maggioranza semplice.
|
|||
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra
loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti.
|
Se si verifica un
contrasto sul procedimento da seguire (fra organi della Camera e del Senato),
decidono d’intesa i due Presidenti.
|
|||
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto
previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei
deputati.
|
E’ chiarito che il
Senato può fare indagini conoscitive e può indirizzare alla Camera
“osservazioni” su qualsiasi atto o documento sia all’esame di essa. La Camera
ne può – ovviamente – tenere o non tenere conto.
|
|||
Art.
71
|
Nuovo Art. 71
|
|||
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
|
Identico
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|||
Il Senato della Repubblica può, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera
dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la
Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei
mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
|
Viene attribuito
al Senato (non ai singoli senatori, e solo a maggioranza assoluta) il potere
di formulare una proposta di legge alla Camera. Su questa proposta la Camera
ha il dovere di pronunciarsi entro sei mesi.
|
|||
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
|
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno centocinquanta-mila elettori,
di un progetto redatto in articoli. La
discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge
d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti
stabiliti dai regolamenti parlamentari.
|
Da un lato il
numero di firme per una proposta di iniziativa da parte degli elettori
aumenta (da 50 a 150mila), dall’altro i regolamenti delle due Camere
dovrebbero assicurare che vengano discusse e votate.
|
||
Al fine di favorire la partecipazione dei
cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge
costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre
forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata
da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
|
Con rinvio a una
successiva legge costituzionale viene prevista l’istituzione di referendum
popolari propositivi e di indirizzo (che si aggiungeranno a quelli
abrogativi).
|
|||
Art. 72
|
Nuovo Art. 72
|
|||
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
|
Ogni
disegno di legge di cui all'articolo
70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
|
Si tratta delle
residue leggi bicamerali. Nessuna novità.
|
||
Ogni altro disegno di legge è presentato alla
Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale.
|
Qui la
disposizione riguarda le leggi a prevalenza Camera. Nessuna novità.
|
|||
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l’urgenza.
|
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
|
Nessuna novità.
|
||
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti composte in tal modo
da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o
un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
|
Possono altresì stabilire in quali
casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o
un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. I regolamenti
determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
|
Riguarda il
procedimento in commissione. Importante che si specifichi che solo alla
Camera vi è una doverosa corrispondenza fra composizione della Commissione e
consistenza dei gruppi parlamentari. Significa – implicitamente – che al
Senato possono non esseri gruppi su base partitica.
|
||
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
|
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di
approvazione di bilanci e consuntivi.
|
La novità sta nel
fatto che non si possono approvare in Commissione (sede decentrata, c.d. o
legislativa) i disegni di conversione di decreti legge. Un limite – in
qualche misura – alla decretazione d’urgenza.
|
||
Il regolamento del Senato della Repubblica
disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera
dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
|
||||
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo
comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui
agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei
deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno
di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo
sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia
in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta
giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’art. 70, terzo
comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre
quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione,
nonchè alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei
deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con
riferimento all’omogeneità del disegno di legge.
|
Sulle leggi non
bicamerali ma a prevalenza Camera dei deputati, il Governo può chiedere alla
Camera dei deputati una specie di corsia preferenziale con voto a scadenza
predeterminata (settanta o ottantacinque giorni). Ciò dovrebbe permettere
all’esecutivo di meglio attuare il proprio programma senza essere indotto al
ricorso a decreti legge.
|
|||
Art.
73
|
Nuovo Art. 73
|
|||
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
|
Identico
|
|||
Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della
loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da
parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un
quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei
componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall’approvazione
della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad
allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere
promulgata.
|
E’ una delle
principali novità della riforma: prevede che su ricorso di almeno un quarto
dei deputati (158) ovvero di un terzo dei senatori (da 32 a 34), le leggi
elettorali per le due Camere possano essere impugnate davanti alla Corte
costituzionale prima della loro promulgazione, pubblicazione ed entrata in
vigore.
La Corte
costituzionale si pronuncia entro trenta giorni.
Una disposizione
transitoria successiva prevede che ciò sia possibile retroattivamente anche
per le leggi elettorali approvate nel corso della XVII legislatura e già in
vigore (e cioè per l’Italicum).
|
|||
Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
|
Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
|
E’ la sola Camera
dei deputati a poter dichiarare l’urgenza e ridurre la cosiddetta vacatio
legis, il periodo di 15 giorni che di norma intercorre fra la pubblicazione
di una legge e la sua entrata in vigore.
|
||
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
|
Identico
|
|||
Art.
74
|
Nuovo Art. 74
|
|||
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
|
Identico
|
|||
Qualora la richiesta riguardi la legge di
conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per
la conversione in legge è differito di trenta giorni.
|
In caso di rinvio
presidenziale di una legge di conversione di un decreti-legge il termine per
la conversione viene esteso da 60 a 90 giorni.
|
|||
Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
|
Se la legge è nuovamente approvata, questa
deve essere promulgata.
|
|||
Art.
75
|
Nuovo Art. 75
|
|||
È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
|
Identico
|
|||
Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
|
Identico
|
|||
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
|
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
|
L’unico elettorato
– ovviamente – ora è quello della Camera.
|
||
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
|
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti
alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
|
Viene introdotta
un’iniziativa referendaria rafforzata: se un referendum abrogativo è chiesto
non da 500.000, ma da 800.000 elettori, il quorum non è più la metà più uno
degli aventi diritto, ma la metà più uno di chi ha votato alle ultime
elezioni: si tiene conto, così, dei più bassi livelli di partecipazione. I
fautori del “no” difficil-mente potranno sperare nelle astensioni.
|
||
La
legge determina le modalità di attuazione del referendum.
|
Identico
|
|||
Art.
76
|
identico
|
E’ quello che
disciplina la delegazione legislativa (dal Parlamento al Governo).
|
||
Art.
77
|
Nuovo Art. 77
|
|||
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
|
Il
Governo non può, senza delegazione disposta
con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
|
Semplice adeguamento
alle nuove competenze legislative.
|
||
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
|
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata e si riunisce entro cinque giorni.
|
Semplice
adeguamento: qualsiasi decreto-legge deve essere presentato alla Camera dei
deputati.
|
||
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
|
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il
Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell’art. 74, una nuova
deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può
tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
|
La novità sta nel
fatto che nel caso di rinvio al Parlamento del decreto convertito, esso resta
vigente per altri trenta giorni (in tutto novanta invece dei soliti sessanta
giorni).
|
||
Il Governo non può, mediante provvedimenti
provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo
72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della
disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello
svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza
di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non
attinenti al procedimento.
|
Vengono
costituzionalizzato da questo comma e da quello successivo i limiti alla
decretazione d’urgenza previsti dalla legge 400/1988: la cui efficacia è
stata in questi anni limitata proprio per la loro natura di norme di legge
ordinaria anziché costituzionale.
|
|||
I decreti recano misure di immediata applicazione
e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
|
Vedi sopra.
|
|||
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto
comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato
della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei
deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci
giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che
deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
|
Disciplina la tempistica
del concorso alla legislazione del Senato nel caso dei decreti legge con
scadenze accelerate al fine di consentire il rispetto del limite dei
sessanta/novanta giorni dalla pubblicazione.
|
|||
Nel corso dell'esame di disegni di legge di
conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni
estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
|
Viene qui
introdotta in costituzione una limitazione volta ad evitare espressamente che
in sede di esame parlamentare a un decreto vengono aggiunte disposizioni che
nulla hanno a che vedere con esso. Ciò nel rispetto della giurisprudenza
della Corte costituzionale.
|
|||
Art. 78
|
Nuovo Art. 78
|
|||
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
|
La Camera dei deputati delibera a maggioranza
assoluta lo stato di guerra e conferisce
al Governo i poteri necessari.
|
Cambiano due cose:
la competenza che è – logicamente – della sola Camera; la maggioranza
richiesta che, in compenso, non è più
la metà più uno dei votanti ma dei componenti (maggioranza qualificata, 316
deputati).
|
||
Art. 79
|
Nuovo Art. 79
|
|||
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
|
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti della Camera dei
deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
|
La competenza a
legiferare amnistie e/o indulti è – logicamente – della sola Camera. Non
cambia il resto.
|
||
La
legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
|
Identico
|
|||
In
ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
|
Identico
|
|||
Art. 80
|
Nuovo Art. 80
|
|||
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
|
La Camera dei deputati autorizza con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei
trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono
approvate da entrambe le Camere.
|
La novità – in
coerenza con le funzioni delle nuove camere – sta nel fatto che la competenza
ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali è della sola Camera dei
deputati. Invece i trattati UE sono di competenza legislativa bicamerale
(dato la funzione di raccordo con le istituzioni UE attribuita al Senato).
|
||
Art. 81
|
Nuovo Art. 81
|
|||
Lo
Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
|
Identico
|
Si badi bene:
l’art. 81 Cost. è stato riformato appena quattro anni fa (nel 2012).
|
||
Il
ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
|
Il
ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali.
|
La competenza
diventa della sola Camera. Norma conseguenziale.
|
||
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
|
Identico
|
|||
Il
contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
|
Il
contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel
rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
|
Altra norma
conseguenziale: la competenza alla sola Camera.
|
||
Art. 82
|
Nuovo Art. 82
|
|||
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
|
La Camera dei deputati può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
|
Come adesso salvo
che il Senato può fare inchieste solo su materie concernenti le autonomie
territoriali.
|
||
A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La
commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
|
A tale
scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla
Camera dei deputati la commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della
Autorità giudiziaria.
|
Come adesso, salvo
che solo alla Camera la Commissione d’inchiesta dev’essere formata “in modo
da rispettare la proporzione” fra i gruppi. Ciò indica implicitamente che al
Senato potrebbero anche non esserci gruppi organizzati su base
politico-partitica. Questo rilievo rende la disposizione di grande importanza
potenziale.
|
||
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
|
||||
Art. 83
|
Nuovo Art. 83
|
|||
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
|
Identico
|
|||
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta
ha un solo delegato.
|
Abrogato
|
|||
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
|
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi della assemblea. Dal
quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal
settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
|
In collegamento
implicito con la nuova legge elettorale Italicum si sono alzati i quorum per
l’elezione del presidente della Repubblica. E’ una delle novità più criticate
perché potrebbe portare a inopportuni bracci di ferro e a troppe votazioni.
Avrebbero potuto esserci altre soluzioni che non è stato possibile prendere
in considerazione per ragioni politiche più che tecniche.
|
||
Art. 84
|
Non cambiato
|
Indica chi può
essere eletto presidente della Repubblica
|
||
Art. 85
|
Nuovo Art. 85
|
|||
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
|
Identico
|
|||
Trenta
giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
|
Trenta
giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Quando il Presidente
della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in
cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede
il Parlamento in seduta comune.
|
Novità
conseguenziale: oggi è il presidente del Senato a fare da supplente del
presidente della Repubblica. Domani sarà – logicamente – il presidente della
Camera: la norma prevede che sia il presidente del Senato a presiedere le
Camere in seduta comune nel caso in cui il presidente della Camera stia
esercitando la supplenza.
|
||
Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
|
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno
di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione della
Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
|
Altra novità
conseguenziale: solo la Camera può essere sciolta, non più il Senato che è
organo permanente.
|
||
Art. 86
|
Nuovo Art. 86
|
|||
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
|
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
|
Novità
sostanzialmente conseguenziale alla elettività della sola Camera: per cui non
è più immaginabile che supplente del capo dello Stato sia il presidente del
Senato.
|
||
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
|
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla
sua cessazione.
|
Altra novità
conseguenziale: se il supplente diventa il presidente della Camera non è
opportuno che sia lui (o lei) a indire l’elezione del nuovo presidente.
Ovviamente il riferimento allo scioglimento vale – sempre conseguenzialmente
– per la sola Camera.
|
||
Art. 87
|
Nuovo Art. 87
|
|||
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
|
Identico
|
Questo articolo è
emblematico di cosa intendiamo per modificazioni meramente “conseguenziali”.
Poteri e ruolo del presidente non cambiano in nulla. Ma il testo tiene conto
delle modifiche introdotte in materia di bicameralismo.
|
||
Può inviare messaggi
alle Camere.
|
Identico
|
|||
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
|
Indice le elezioni
della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.
|
Modifica scontata:
solo la Camera è direttamente eletta.
|
||
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
|
Identico
|
|||
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
|
Identico
|
|||
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
|
Identico
|
|||
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
|
Identico
|
|||
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
|
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica
i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE, previa
autorizzazione di entrambe le Camere.
|
Modifica
conseguenziale alle nuove competenze in materia di trattati: quelli UE da
autorizzarsi ancora da Camera e Senato, gli altri dalla sola Camera.
|
||
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
|
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.
|
Modifica
conseguenziale al fatto che la sola Camera delibera lo stato di guerra.
|
||
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
|
Identico
|
|||
Può
concedere grazia e commutare le pene.
|
Identico
|
|||
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
|
Identico
|
|||
Art. 88
|
Nuovo Art. 88
|
|||
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
|
Il
Presidente della Repubblica può, sentito
il suo Presidente, sciogliere la
Camera dei deputati.
|
Modifica
conseguenziale: solo la Camera è suscettibile di scioglimento.
|
||
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
|
Identico
|
|||
Art. 89
|
Non cambia
|
Obbligo
controfirma per tutti gli atti del Presidente.
|
||
Art. 90
|
Non cambia
|
Responsabilità del
Presidente.
|
||
Art. 91
|
Non cambia
|
Giuramento del
Presidente.
|
||
|
||||
Art. 92
|
Non cambia
|
Composizione e
nomina del Governo.
|
||
Art. 93
|
Non cambia
|
Giuramento del
Governo.
|
||
Art. 94
|
Nuovo Art. 94
|
|||
Il Governo
deve avere la fiducia delle due Camere.
|
Il Governo deve
avere la fiducia della Camera dei deputati
|
In conseguenza del
nuovo art. 55 comma 4, il rapporto fiduciario è con la sola Camera: uno dei
capisaldi della riforma.
|
||
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
|
La fiducia è accordata o revocata mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
|
Conseguenziale.
|
||
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
|
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per
ottenerne la fiducia.
|
Conseguenziale.
|
||
Il
voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
|
Il
voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
|
Conseguenziale.
|
||
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
|
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera dei deputati e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
|
Conseguenziale.
|
||
Art. 95
|
Non cambia
|
Disciplina del
Governo.
|
||
Art. 96
|
Nuovo Art. 96
|
|||
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
|
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera
dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
|
Conseguenziale.
Solo la Camera autorizza la magistratura a procedere contro un ministro per
reati eventualmente commessi in quanto membri del Governo.
|
||
Art. 97
|
Nuovo Art. 97
|
|||
Le
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’UE, assicurano
l’equilibrio dei bilancie la sostenibilità del debito pubblico.
|
Identico
|
|||
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione.
|
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
|
La novità sta
nell’obbligo di trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Ciò dovrebbe
favorire l’accesso a tutti gli atti (salve eccezioni).
|
||
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
|
Identico
|
|||
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
|
Identico
|
|||
Art. 98
|
Non cambia
|
Disposizioni sul
pubblico impiego
|
||
Art. 99
|
Abrogato
|
|||
Il
Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
|
Residuato di
concezioni corporativistiche il CNEL non ha mai assunto effettiva rilevanza e
viene finalmente soppresso.
Attenzione:
la soppressione è immediata (da subito, non come il resto della riforma dalla
prossima legislatura).
|
|||
E'
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
|
||||
Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
|
||||
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
|
Gli artt. da 100 a
113 non cambiano
|
|||
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
|
||||
Art. 114
|
||||
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
|
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
|
Soppresso il
riferimento alle Province.
|
||
I
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
|
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
|
Soppresso il riferimento
alle Province.
|
||
Roma è
la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
|
Identico
|
|||
Art. 115
|
Gia abrogato nel
2001
|
|||
Art. 116
|
Nuovo Art. 116
|
|||
Il
Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
|
Identico
|
|||
La
Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
|
Identico
|
|||
Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e
s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
|
Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le
politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del
lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del
territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello
Stato, anche su richiesta delle
stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 119, purché la Regione
sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la
Regione interessata.
|
Rinnovata la
disciplina delle competenze delle regioni ordinarie ad autonomia rafforzata:
(A) aumentate le materie in cui maggiore autonomia può essere attribuita
dalla legge dello stato a una singola Regione; (B) inserita la condizione che
la Regione interessata sia in condizione di equilibrio di bilancio; (C)
prevista una legge bicamerale (non più a maggioranza assoluta); (D) previsto
che l’iniziativa possa essere anche ma non solo della Regione interessata.
Con queste
disposizioni tutte le regioni con il bilancio a posto potrebbero diventare un
po’ “speciali”, cioè godere di un’autonomia rafforzata.
|
||
Art. 117
|
Nuovo art. 117
|
|||
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
|
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione
europea e dagli obblighi internazionali.
|
Si parla di
ordinamento dell’UE invece che di ordinamento comunitario: mero adeguamento
terminologico.
|
||
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n)
norme generali sull’istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'eco-sistema e dei beni culturali.
|
Identico
Identico
Identico
Identico
Identico
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e
promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
Identico
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad
assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
Identico
Identico
Identico
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; disposizioni generali e
comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la
sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione
universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e
integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro;
disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme
associative dei comuni;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi interna-zionale; commercio con l'estero;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme
informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s)
tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e
ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle
attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della
comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del
territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali
dell' energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di
trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di
sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
|
Accresciuto
l’elenco delle materie sulle quali lo Stato (= il Parlamento per le leggi, il
Governo per i regolamenti) ha competenza esclusiva.
Alla lettera e) le
prime aggiunte rispetto al testo del 2001.
Alla lettera g)
ulteriori aggiunte: procedimento amministrativo e lavoro pubblico oggetto di
disciplina unica nazionale (non più differenziati regione per regione)
Aggiunte le norme
generali e comuni in materia di salute, politiche sociali, sicurezza
alimentare.
Altre integrazioni
e specificazioni estensive in materia di istruzione, università, ricerca
Integrazioni e
specificazioni in materia di previdenza e lavoro, formazione professionale
Soppresso il
riferimento alle province (ovviamente), aggiunte le disposizioni di principio
in materia di forma associative dei comuni
Aggiunto il
commercio estero
Integrata la
materia informatica
Aggiunti sport e
disposizioni generali in materia di attività culturali e turismo. Per
l’ambiente e i beni culturali aggiunta la valorizzazione alla tutela (sempre
stata statale).
Materie statali
aggiunte (prima concorrenti)
Materie statali
aggiunte (prima concorrenti)
Materie statali
aggiunte (prima concorrenti)
Materie statali
aggiunte (prima concorrenti)
|
||
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
|
Abrogato
|
La materia
concorrente non esiste più. Le materie o sono statali o regionali. Per alcune
di quelle statali (v. comma sopra) lo Stato deve limitarsi a dettare
“norme generali e comuni”: che
somigliano alle vecchie norme della legislazione quadro).
|
||
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
|
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione
del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione
infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e
sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in
ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi
scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in
materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle culturali,
della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di
valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla
base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni
finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli
obiettivi programmatici regionali e
locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente
riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
|
Specificazione che
si ritiene non esaustiva delle materie di espressa competenza legislativa
delle Regioni (in parte sostitutiva di materie di vecchia competenza
concorrente).
L’elenco non esaurisce
la competenza regionale perché la fine del comma così recita: «nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza
esclusiva dello Stato».
|
||
Su
proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse
nazionale.
|
E’ questa la
“famosa” clausola
di supremazia che consente di superare
il riparto costituzionalmente previsto nei commi precedenti.
|
|||
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell’UE, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di tale
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
|
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi dell’UE e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
|
Modifica meramente
terminologica: dell’UE invece che “comunitari” gli atti normativi cui si fa
riferimento.
|
||
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
|
La
potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di
delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza
legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
|
La potestà
regolamentare di attuazione della legge spetta allo Stato per le materie su
cui ha competenza; e così vale per le Regioni. Lo Stato può delegare alle
Regioni l’esercizio di tale competenza regolamentare (che resta sua).
Anche Comuni e Città
metropolitana hanno competenza regolamentare, ma a scanso di equivoci è
chiarito che tale competenza può esercitata solo nel rispetto della legge (statale o
regionale).
|
||
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
|
Identico
|
|||
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
|
Identico
|
|||
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
|
Identico
|
|||
Art. 118
|
Nuovo Art. 118
|
|||
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza.
|
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite alle Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
|
Salta – ovviamente
– il riferimento alle Province, il resto non cambia.
|
||
Le funzioni amministrative sono esercitate in modo
da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa,
secon-do criteri di efficienza e di responsabilità degli amministra-tori.
|
Comma aggiunto.
Inserimento dell’obbligo per le amministrazioni di assicurare alcuni
obiettivi già previsti ma in norme ordinarie e non costituzionali:
semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità di chi amministra
|
|||
I
Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
|
I
Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
|
Salta – ovviamente
– il riferimento alle Province, il resto non cambia.
|
||
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
|
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
|
Riferimento
aggiunto ai beni paesaggistici (rispetto ai quali, come per quelli culturali)
la legge dello Stato è tenuta a prevedere forme di coordinamento con le
Regioni.
|
||
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini singoli o asociati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
|
Stato,
Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini singoli o asociati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
|
Salta – ovviamente
– il riferimento alle Province, il resto non cambia.
|
||
Art. 119
|
Nuovo Art. 119
|
|||
I
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’UE.
|
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordi-namento dell’UE.
|
Salta – ovviamente
– il riferimento alle Province, il resto non cambia.
|
||
I
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
|
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello
Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
|
Salta – ovviamente
– il riferimento alle Province. Inoltre è chiarito che – in coerenza con il
nuovo art. 117 (v. sopra) – è la legge dello Stato a dettare il coordinamento
della finanza pubblica e del sistema fiscale.
|
||
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
|
Identico
|
|||
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
|
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle
funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti
indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni
di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
|
Salta – ovviamente
– il riferimento alle Province. Inoltre è la legge statale a definire gli
indicatori di riferimento di costi e fabbisogno.
|
||
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
|
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città
metropolitane e Regioni.
|
Salta – ovviamente
– il riferimento alle Province. Non cambia il resto.
|
||
I
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebita-mento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di
bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
|
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finan-ziare spese di investimento,
con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che
per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
|
Salta – ovviamente
– il riferimento alle Province. Non cambia il resto.
|
||
Art. 120
|
Nuovo Art. 120
|
|||
La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra
le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
|
Identico
|
|||
Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce
le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
|
Il
Governo, acquisito, salvo i casi di
motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso
entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e
stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e
locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato
di grave dissesto finanziatio.
|
E’ modificata,
adeguandola al nuovo ruolo del Senato (del quale è di norma previsto il
parere), la disciplina dei c.d. poteri sostitutivi (dello Stato, cioè del
Governo) nel caso in cui Regioni, Città metropolitane, Province autonome e
Comuni non rispettino norme e trattati internazionali, o UE, oppure vi sia
pericolo per la sicurezza pubblica oppure lo richieda la tutela dell’unità
giuridica e economica, con riferimento in particolare ai livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Introdotta la
possibilità che – in base alla legge – singole persone titolari di organi di
governo regionali e locali siano esclusi dall’esercizio delle funzioni se
hanno portato il loro ente al dissesto finanziario.
Soppressi, come al
solito, i precedenti riferimenti alle Province.
|
||
Art. 121
|
Nuovo Art. 121
|
|||
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
|
Identico
|
|||
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
|
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alla Camera dei deputati.
|
Modifica
conseguenziale: i Consigli regionali possono presentare proposte di legge
alla sola Camera dei deputati.
|
||
La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
|
Identico
|
|||
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
|
Identico
|
|||
Art. 122
|
Nuovo art. 122
|
|||
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
|
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai
sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali
per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
|
Testo integrato
dalla previsione che sia la legge dello Stato a stabilire (a) gli emolumenti
degli organi elettivi regionali e che lo debba fare nel limite dell’importo
attribuito ai sindaci dei Comuni capoluogo della Regione; (b) i principi per
il riequilibrio di genere dei consigli.
|
||
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e
ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
|
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un
altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
|
Modifica
conseguenziale alla riforma del Parlamento: ovviamente ora l’incompatibilità
delle cariche regionali elettive c’è solo per la Camera dei deputati.
|
||
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
|
Identico
|
|||
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
|
Identico
|
|||
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
|
Identico
|
|||
Art. 123
|
Non cambia
|
Potestà statutaria
delle Regioni ordinarie
|
||
Art. 124
|
Già abrogato nel
2001
|
|||
Art. 125
|
Non cambia
|
Previsione dei TAR
(tribunali amministrativi regionali)
|
||
Art. 126
|
Nuovo Art. 126
|
|||
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
|
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo
parere del Senato della Repubblica.
|
E’ abolita la
Commissione bicamerale per le questioni regionali e il parere sullo
scioglimento degli organi regionali da parte dello Stato è affidato al nuovo
Senato.
|
||
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
|
Identico
|
|||
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
|
||||
Art. 127
|
Non cambia
|
Disciplina il
ricorso alla Corte del Gover-no contro una legge regionale
|
||
Art. 128
|
Già abrogato nel
2001
|
|||
Art. 129
|
Già abrogato nel
2001
|
|||
Art. 130
|
Già abrogato nel
2001
|
|||
Art. 131
|
Non cambia
|
E’ l’elenco delle
Regioni.
|
||
Art. 132
|
Nuovo Art. 132
|
|||
Si
può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
|
Identico
|
|||
Si
può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni,
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad
un'altra.
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Si
può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o
dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
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Aboliti i
riferimenti alle Province. Resto non cambia.
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Art. 133
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Abrogato
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Riguardava le
circoscrizioni provinciali
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TITOLO VI GARANZIE
COSTITUZIONALI
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Art. 134
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Nuovo Art. 134
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La
Corte costituzionale giudica:
-
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e
su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
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Identico
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La Corte costituzionale giudica altresì della
legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 73, secondo comma.
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Si tratta del
nuovo giudizio (astratto e preventivo, cioè prima che la legge sia applicata,
non nel corso di un giudizio) sulle leggi elettorali.
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Art. 135
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Nuovo Art. 135
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La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
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La
Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal
Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
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Due dei cinque
giudici della Corte saranno eletti dal Senato, tre dalla Camera (oggi tutti
dalle Camere riunite)
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I
giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio.
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Identico
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I
Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
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Identico
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Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
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Identico
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L'ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e
con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
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Identico
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|||
Nei
giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
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Identico
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Art. 136
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Non cambia
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Effetti della
dichiarazione di incostituzionalità di una legge
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Art. 137
|
Non cambia
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Norme sui giudizi
di costituzionalità delle leggi
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Art. 138
|
Non cambia
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Disciplina la
revisione costituzionale
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Art. 139
|
Non cambia
|
La forma repubblicana
non si tocca
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Attenzione. In
base all’art. 41 della legge di revisione, tutte queste innovazioni si
applicheranno a partire dalla prossima legislatura (XVIII,
diciottesima).
Con le seguenti
eccezioni (disposizioni che si applicano da subito):
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[1] Tutti i senatori decadono – personalmente – se per
qualsiasi ragione cessino dal loro mandato (di consigliere o di sindaco).
Ovvero quando scade il consiglio regionale che li ha eletti.
[2] Il nuovo Senato, si ricorda, è costituito di 95
senatori eletti dai Consigli regionali. Fanno però parte del Senato anche gli
ex presidenti della Repubblica nonché fino a cinque personalità nominate dal
presidente della Repubblica per sette anni (il presidente ha facoltà, non
dovere, di nominarle). Per cui la composizione complessiva è di 95 + x + (0-5).
Le maggioranze calcolate sui componenti variano di conseguenza.
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